Art. 59.
         Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive
  1. Le  unita'  da  diporto  di  cui  all'articolo 30,  comma 1, del
codice,  ammesse  a  partecipare alle manifestazioni sportive indette
dalle   federazioni   sportive   nazionali   e  internazionali  o  da
organizzazioni  da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione
della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
  2.  A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici
adottati  dalle  federazioni  o dagli organismi di cui al comma 1 del
presente articolo.
  3.  Le  unita'  di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate
dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
 
          Nota all'art. 59:
              -  Il  comma 1 dell'art. 30 del Dlgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «1.    In   occasione   di   manifestazioni   sportive,
          preventivamente   comunicate   alle  autorita'  competenti,
          organizzate   dalle   federazioni   sportive   nazionali  e
          internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le
          imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri
          di  cui  all'art.  15,  ed i natanti ammessi a parteciparvi
          possono  navigare  senza  alcun  limite  di  distanza dalla
          costa.».