Art. 59. Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive 1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove. 2. A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le unita' di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Nota all'art. 59: - Il comma 1 dell'art. 30 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'art. 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.».