Art. 6.
                         Perdita di possesso
  1. L'ufficio   di  iscrizione,  ai  fini  dell'annotazione  di  cui
all'articolo 15,  comma 4,  del  codice,  riporta  gli  estremi della
denuncia  di furto sul registro di iscrizione dell'unita' ed archivia
la relativa licenza di navigazione.
  2.  Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unita', richiede
all'ufficio  di  iscrizione  l'annotazione  del  rientro in possesso,
presentando   il   verbale  di  restituzione  dell'unita'  ritrovata.
Eseguita  l'annotazione,  l'ufficio  rilascia  una  nuova  licenza di
navigazione, previa visita di ricognizione dell'unita' da parte di un
organismo  tecnico  notificato  ai sensi dell'articolo 10 del codice,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  l'art. 15, comma 4, del d.lgs n. 171 del 2005 si
          veda nelle note all'art. 4.
              - Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo n.
          314 del 1998 si veda nelle note all'art. 5.