Art. 6. Perdita di possesso 1. L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia di furto sul registro di iscrizione dell'unita' ed archivia la relativa licenza di navigazione. 2. Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unita', richiede all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell'unita' ritrovata. Eseguita l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Note all'art. 6: - Per l'art. 15, comma 4, del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle note all'art. 4. - Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo n. 314 del 1998 si veda nelle note all'art. 5.