Art. 61.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato  di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche'
le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi
da diporto.
  2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione
intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.