Art. 62. Tipi di visite 1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza: a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio; b) periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente regolamento; c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorita' marittima presso cui l'unita' e' iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unita' si trova. 3. In quest'ultimo caso l'autorita' marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 4. Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorita' consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorita' consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.
Nota all'art. 62, 67 e 72: - Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.