Art. 62.
                           Tipi di visite
  1. Le  navi  da  diporto  sono  sottoposte  alle seguenti visite di
sicurezza:
    a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
    b) periodiche,   alla  scadenza  del  periodo  di  validita'  del
certificato   di   sicurezza  di  cui  all'articolo 70  del  presente
regolamento;
    c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
  2.  Le  visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un
suo  rappresentante,  dall'autorita' marittima presso cui l'unita' e'
iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unita' si trova.
  3.  In quest'ultimo caso l'autorita' marittima invia all'ufficio di
iscrizione  copia  del  certificato  di  sicurezza,  unitamente  alla
dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un
organismo  tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni.
  4.  Qualora  l'unita'  si  trovi  in  un porto estero, le visite di
sicurezza  sono  richieste  all'autorita'  consolare, che provvede al
rilascio  del  certificato  di  sicurezza o al suo rinnovo o alla sua
convalida  con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi
del   decreto   legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,  e  successive
modificazioni.
  5.   Copia  del  certificato  e  la  dichiarazione  ai  fini  delle
annotazioni   di  sicurezza  sono  inviate  dall'autorita'  consolare
all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.
 
          Nota all'art. 62, 67 e 72:
              -  Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
          veda nelle note all'art. 5.