Art. 65.
                         Visite occasionali
  1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in
cui  siano  stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano
venuti  meno  i  requisiti  in  base  ai quali e' stato rilasciato il
certificato  di  sicurezza,  lo  stesso  perde  di  validita'  ed  il
proprietario sottopone la nave a visita occasionale.
  2.  La  visita  occasionale  e',  inoltre,  disposta dall'autorita'
marittima  allorche'  sussistano  altri  motivi  per cui essa ritenga
siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il
certificato  di  sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita
ed i motivi per cui viene disposta.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  proprietario  della nave non provveda a
sottoporre  l'unita'  alla visita occasionale disposta dall'autorita'
marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'.