Art. 65. Visite occasionali 1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario sottopone la nave a visita occasionale. 2. La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta. 3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'.