Art. 67. Organi di esecuzione delle visite 1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per le unita' che si trovino in porti esteri.
Nota all'art. 62, 67 e 72: - Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.