Art. 67.
                  Organi di esecuzione delle visite
  1. Alle  visite  di  sicurezza  provvede  il  capo  del circondario
marittimo  o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di
cui  al  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314, e successive
modificazioni,  salvo  quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per
le unita' che si trovino in porti esteri.
 
          Nota all'art. 62, 67 e 72:
              -  Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
          veda nelle note all'art. 5.