Art. 68.
       Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
  1. Qualora  nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze
relative  alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il
certificato  di  sicurezza  non  puo'  essere rilasciato, rinnovato o
convalidato.
  2.  Qualora,  nel  corso  delle  visite,  si  rilevino deficienze o
inconvenienti  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma 1 del presente
articolo,  che  possono essere temporaneamente tollerati, il capo del
circondario  marittimo  fissa, in base alle risultanze del verbale di
visita,  il  termine  entro il quale procedere all'eliminazione delle
deficienze   o  inconvenienti  medesimi.  In  tal  caso,  l'autorita'
marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza,
annotando  detti  inconvenienti o deficienze e il termine fissato per
la loro eliminazione.
  3.  Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze
o  gli  inconvenienti  riscontrati  non sono stati eliminati entro il
termine indicato sullo stesso.