Art. 68. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili 1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato, rinnovato o convalidato. 2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorita' marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione. 3. Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.