Art. 69.
            Mantenimento delle condizioni dopo le visite
  1. Il  proprietario  mantiene  la nave in buone condizioni di uso e
provvede  alla  sua  manutenzione  per  quanto  attiene  allo  scafo,
all'apparato  motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro
gli  incendi,  nonche'  alla  sostituzione delle apparecchiature, dei
mezzi  di  salvataggio  e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.