Art. 7.
  Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria
  1. Per   l'annotazione   di  cui  all'articolo 16  del  codice,  il
proprietario  dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con
la   domanda   di   iscrizione,  copia  del  contratto  di  locazione
finanziaria. La presentazione del contratto puo' avvenire avvalendosi
della   facolta'   di  cui  all'articolo 12,  comma 2,  del  presente
regolamento.
  2.  L'annotazione  puo'  essere  richiesta  dal  proprietario anche
successivamente all'iscrizione dell'unita', con le medesime modalita'
di cui al comma 1 del presente articolo.
  3.  Se  si  verificano  cessioni  o  variazioni  del  contratto  di
locazione  finanziaria  relative  all'utilizzatore  o  alla  data  di
scadenza,  il  proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime
modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
  4.  L'annotazione  del  nominativo  dell'utilizzatore  a  titolo di
locazione  finanziaria non e' soggetta ai tributi previsti in materia
di pubblicita' navale.
  5.  Nei  casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto,
la   dichiarazione   di   assunzione   di   responsabilita'   di  cui
all'articolo 20,  comma 1,  lettera d),  del  codice  e' sottoscritta
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
 
          Note all'art. 7
              - L'art. 16 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.16  (Iscrizione  di unita' da diporto utilizzate a
          titolo di locazione finanziaria). - 1. Le unita' da diporto
          utilizzate  a  titolo di locazione finanziaria con facolta'
          di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica
          annotazione  sul  registro di iscrizione e sulla licenza di
          navigazione  del  nominativo dell'utilizzatore e della data
          di scadenza del relativo contratto.».
              - Il  comma 1  lettera d) dell'art. 20 del d.lgs m. 171
          del 2005 e' il seguente:
              «Art.  20  (Iscrizione  provvisoria  di imbarcazioni da
          diporto).   -  1. Il  proprietario  di  un'imbarcazione  da
          diporto   puo'   chiedere   l'assegnazione  del  numero  di
          immatricolazione,  ove  si  tratti  di  prima immissione in
          servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori
          dei registri. Alla domanda e' allegata:
                a) - b) (omissis) ;
                c)  dichiarazione  di potenza del motore o dei motori
          entrobordo installati a bordo;
                d)  dichiarazione di assunzione di responsabilita' da
          parte  dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi
          derivanti  dall'esercizio  dell'imbarcazione fino alla data
          di  presentazione  del  titolo  di  proprieta'  di  cui  al
          comma 2.».