Art. 71. Validita' del certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di: a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio; b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo. 2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.