Art. 71.
               Validita' del certificato di sicurezza
  1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di:
    a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
    b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini
delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.
  2.  Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state
apportate  innovazioni  o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche  di  costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
e'   sottoposto   a   convalida  previa  visita  occasionale  di  cui
all'articolo 65.  Qualora  le  innovazioni  apportate all'apparato di
propulsione  o  alle  altre caratteristiche tecniche della nave siano
tali  da  far  venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e'
stato  rilasciato  il  certificato  di  sicurezza, lo stesso perde di
validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente
alla nuova licenza di navigazione.