Art. 72. Apparato motore, impianti ed allestimento 1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone. 4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. 6. Ogni nave e' sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilita'. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.
Nota all'art. 62, 67 e 72: - Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.