Art. 72.
              Apparato motore, impianti ed allestimento
  1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per
accertarne   la   sicura   sistemazione  e  l'efficienza  secondo  le
prescrizioni  del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato
di  cui  al  decreto  legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.
  2.  I  macchinari  ausiliari  e gli impianti esaurimento sentine ed
elettrico  sono  conformi  alle  prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
  3.  Sul  ponte  e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono
sistemati   corrimani,  parapetti  ovvero  altri  adeguati  mezzi  di
appiglio per le persone.
  4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un
sistema  di  emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita'
ridotta,    secondo   le   prescrizioni   del   regolamento   tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
  5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita'
adeguate,   secondo   le   prescrizioni   del   regolamento   tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
  6. Ogni nave e' sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico
affidato,   ad   una   prova   che   permette   di   determinarne  le
caratteristiche  di stabilita'. Alla visita si procede secondo quanto
stabilito all'articolo 67.
 
          Nota all'art. 62, 67 e 72:
              -  Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
          veda nelle note all'art. 5.