Art. 73.
                    Protezione contro gli incendi
  1. I  serbatoi  e  l'impianto per il combustibile sono realizzati e
sistemati  in  conformita'  alle prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
  2.  I  locali  dove  sono  sistemati  i  motori  e  i serbatoi sono
provvisti  di  propria  ventilazione  naturale  o  meccanica,  se  e'
previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore
o  uguale  a  55  C°.  Qualora esista un impianto fisso di estinzione
incendi,  deve  essere  possibile chiudere la ventilazione del locale
prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
  3.  Le  bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per
gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire
pericolo  per  le  persone  e  le  cose  secondo  le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
  4.  I  locali  o  vani  chiusi  entro  cui  sono sistemati i motori
alimentati  con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o
uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva
maggiore  di  500  kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione
incendi  realizzato  secondo  il  regolamento  tecnico dell'organismo
tecnico affidato.
  5.  Le  navi  da  diporto  sono  dotate  di  una pompa meccanica da
incendio  e  almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con
relative manichette ed accessori.
  6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di
capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1,
lettera p),  sistemati  in  posizione facilmente accessibile. Le loro
caratteristiche  sono  conformi  alle  prescrizioni  del  regolamento
tecnico dell'organismo tecnico affidato.