Art. 74.
                        Mezzi di salvataggio
  1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio,
anche  di  tipo  autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di
persone   che   l'unita'   e'   abilitata   a  trasportare,  compreso
l'equipaggio.
  2.  Le  navi  sono  dotate  di  una cintura di salvataggio per ogni
persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di
cima  lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica,
collegata.
  3.  I  mezzi  di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente
accessibile per una pronta utilizzazione.
  4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non
sussistano  impedimenti  al  libero  galleggiamento  nella manovra di
messa  a  mare  e  sono  dotati  di  adeguate  ritenute per un rapido
distacco dall'unita' durante la navigazione.