Art. 75.
                       Dotazioni di sicurezza
  1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
    a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni;
    b) un orologio;
    c) un barometro;
    d) un binocolo;
    e) uno  scandaglio  elettronico  o  a  mano  munito di cima lunga
almeno 25 metri;
    f) le  carte  nautiche  ed  i  relativi  strumenti  da  carteggio
necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
    g) strumento di radioposizionamento;
    h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
    i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
    l) tre boette fumogene;
    m) ancora  con  catena  o  cavo,  e  cavi di ormeggio conformi al
regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato;
    n) una  cassetta  contenente  materiale  di pronto soccorso, come
indicato  nella  tabella  A annessa al decreto ministeriale 25 maggio
1988, n. 279;
    o) fanali  e  apparecchi  di  segnalazione  sonora  conformi alla
Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata
a Londra il 20 ottobre 1972;
    p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B),
del presente regolamento;
    q) un riflettore radar;
    r) radio telefono ad onde ettometriche;
    s) n. 1 E.P.I.R.B.;
    t) dispositivo di esaurimento della sentina.
  2.  In  sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f),
del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica
conforme   al   decreto  del  Comandante  generale  del  Corpo  delle
capitanerie   di  porto  10 luglio  2002  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 
          Nota all'art. 75:
              -  La  Convenzione  internazionale  per  prevenire  gli
          abbordi  in  mare,  firmata a Londra il 20 ottobre 1972, e'
          stata  ratificata  con  la legge 27 dicembre 1977, n. 1085,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 1978, n.
          48, S.O.