Art. 75. Dotazioni di sicurezza 1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono: a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo; e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri; f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere; g) strumento di radioposizionamento; h) quattro fuochi a mano a luce rossa; i) quattro razzi a paracadute a luce rossa; l) tre boette fumogene; m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato; n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279; o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento; q) un riflettore radar; r) radio telefono ad onde ettometriche; s) n. 1 E.P.I.R.B.; t) dispositivo di esaurimento della sentina. 2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
Nota all'art. 75: - La Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, e' stata ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.