Art. 76.
Requisiti  e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di
                      soccorso e delle bussole
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono
stabilite:
    a) le  caratteristiche,  i  requisiti  dei  mezzi di salvataggio,
nonche'  le modalita' e la periodicita' delle revisioni delle zattere
di salvataggio;
    b) le  caratteristiche,  i requisiti e la scadenza dei segnali di
soccorso;
    c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e
le verifiche periodiche delle bussole.
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti verifica
presso  il  costruttore,  il  rivenditore  o l'importatore, secondo i
tempi  e  i  modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i
segnali  di  soccorso  e  le bussole commercializzati in Italia siano
efficienti  e  conformi  alle  prescrizioni  ministeriali  di  cui al
comma 1.