Art. 76. Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite: a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonche' le modalita' e la periodicita' delle revisioni delle zattere di salvataggio; b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso; c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1.