Art. 77. Trasferimento per lavori e navigazione di prova 1. L'autorita' marittima, previa visita dell'organismo tecnico affidato, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione. 2. L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.