Art. 77.
           Trasferimento per lavori e navigazione di prova
  1. L'autorita'  marittima,  previa  visita  dell'organismo  tecnico
affidato,  autorizza,  stabilendone  le  condizioni, il trasferimento
della  nave  da  diporto  con  certificato di sicurezza scaduto dalla
localita'  in  cui  si  trova  a quella in cui devono essere eseguiti
lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.
  2.  L'autorita'  marittima,  sentito  l'organismo tecnico affidato,
autorizza   prove  di  navigazione  con  navi  da  diporto  di  nuova
costruzione   o  che  abbiano  subito  lavori  di  riparazione  o  di
trasformazione   presso   cantieri   navali  o  officine  meccaniche.
Nell'autorizzazione  sono  indicate  le  prescrizioni  particolari in
relazione  alla  durata  e  al  percorso della prova, alle condizioni
meteomarine,  alla  sicurezza  della navigazione ed alla salvaguardia
delle persone a bordo.