Art. 78.
                        Campo di applicazione
  1. Le  disposizioni  del  presente capo si applicano alle unita' da
diporto  impiegate  in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed
in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici
passeggeri escluso l'equipaggio.
  2.  Alle  unita'  da diporto impiegate in attivita' di noleggio che
trasportino  piu'  di  dodici  passeggeri,  escluso  l'equipaggio, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45,  e  successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure
le  pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione
internazionale  per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata
a  Londra  il  1° novembre  1974,  e  successivi  emendamenti,  se in
navigazione internazionale.
  3.  Ai  fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si
intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia:
    a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
    b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.
 
          Note all'art. 78:
              -   Il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45
          (Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale marzo 2000, n. 55, S.O.
              -  La  Convenzione  internazionale  per la salvaguardia
          della  vita  umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre
          1974,  e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980,
          n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980,
          S.O.