Art. 78. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio. 2. Alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia: a) il comandante o un membro dell'equipaggio; b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.
Note all'art. 78: - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale marzo 2000, n. 55, S.O. - La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, S.O.