Art. 79.
                         Tipi di navigazione
    1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  capo,  i  tipi  di
navigazione  delle  unita'  da  diporto  impiegate  in  attivita'  di
noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.
 
          Note all'art. 79:
              - L'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.   22   (Documenti   di   navigazione  e  tipi  di
          navigazione).  -  1. I documenti di navigazione per le navi
          da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo
          registro all'atto dell'iscrizione, sono:
                a) la   licenza  di  navigazione,  che  abilita  alla
          navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza
          alcun limite;
                b) il  certificato di sicurezza, che attesta lo stato
          di navigabilita'.
              2.  I  documenti  di navigazione per le imbarcazioni da
          diporto,  rilasciati  dall'ufficio  che detiene il relativo
          registro all'atto dell'iscrizione, sono:
                a) la  licenza  di navigazione che abilita al tipo di
          navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione
          dell'unita',  indicate  nella dichiarazione di conformita',
          rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito
          nel  territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione
          di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi
          dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314;
                b) il  certificato di sicurezza, che attesta lo stato
          di navigabilita'.
              3.  Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate
          ai seguenti tipi di navigazione:
                a) imbarcazioni senza marcatura CE:
                  1)  senza  alcun  limite  nelle  acque marittime ed
          interne;
                  2)  fino  a  sei  miglia  dalla  costa  nelle acque
          marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
                b) imbarcazioni con marcatura CE:
                  1)   senza   alcun  limite,  per  la  categoria  di
          progettazione A di cui all'allegato II;
                  2)  con  vento  fino  a  forza  8 e onde di altezza
          significativa  fino  a  quattro metri, mare agitato, per la
          categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
                  3)  con  vento  fino  a  forza  6 e onde di altezza
          significativa  fino  a  due metri, mare molto mosso, per la
          categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
                  4)  per la navigazione in acque protette, con vento
          fino  a  forza  4 e altezza significativa delle onde fino a
          0,3  metri,  per  la  categoria  di  progettazione D di cui
          all'allegato II.».
              - Per l'art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005, si veda nelle
          note all'art. 34.