Art. 80.
                           Tipi di visite
  1. Le  unita'  da  diporto  impiegate in attivita' di noleggio sono
sottoposte alle seguenti visite:
    a) visita   iniziale,   prima   dell'impiego   nell'attivita'  di
noleggio,  ad  esclusione  delle unita' immesse per la prima volta in
servizio;
    b) visite  periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del
certificato di idoneita' al noleggio;
    c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
  2.  Le  visite  sono  richieste  dall'armatore  o, in mancanza, dal
proprietario  dell'unita'  ovvero  dal loro legale rappresentante. Il
soggetto   che   richiede   le  visite  sceglie  l'organismo  tecnico
notificato  ai  sensi  dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai
sensi  del  decreto  legislativo  3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.
 
          Nota all'art. 80:
              -  Per l'art. 10 del Dlgs n. 171 del 2005 ed il decreto
          legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,  si  veda nelle note
          all'art. 5.