Art. 80. Tipi di visite 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita' immesse per la prima volta in servizio; b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di idoneita' al noleggio; c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario dell'unita' ovvero dal loro legale rappresentante. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.
Nota all'art. 80: - Per l'art. 10 del Dlgs n. 171 del 2005 ed il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.