Art. 81.
                     Dichiarazione di idoneita'
  1. A  seguito  dell'esito  positivo  delle  visite,  gli  organismi
tecnici  notificati  ovvero  affidati rilasciano una dichiarazione di
idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI.
  2.  La  dichiarazione  di  idoneita'  per  le  unita'  con scafo di
lunghezza  superiore  a  24  metri e' rilasciata esclusivamente da un
organismo tecnico affidato.