Art. 81. Dichiarazione di idoneita' 1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI. 2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato.