Art. 83.
               Validita' del certificato di idoneita'
  1. Il  certificato di idoneita' e' rinnovato ogni tre anni e la sua
validita'  decorre  dalla  data  di  rilascio  della dichiarazione di
idoneita'.
  2.  Il  certificato di idoneita' e' sottoposto a convalida nei casi
previsti dall'articolo 87.