Art. 85.
                           Visita iniziale
  1. La  visita  iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto
muniti  di  marcatura  CE  accerta che gli stessi abbiano i requisiti
essenziali  di  sicurezza  in  relazione  ai  tipi di navigazione cui
l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
  2.  La  visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti
di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi
le  prescrizioni  del  regolamento  tecnico dell'organismo tecnico in
relazione  ai  tipi  di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla
specifica destinazione cui e' adibita.
  3.  La  visita  e'  effettuata  prima  che  l'unita'  sia impiegata
nell'attivita'  di  noleggio  e comprende un'ispezione completa della
struttura,  dell'apparato  motore,  del  materiale d'armamento, delle
installazioni  elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di
segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.