Art. 87.
                         Visite occasionali
  1. Nel caso in cui un'unita' da diporto abbia subito gravi avarie o
nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per
cui  siano  venuti  meno  i  requisiti  in  base  ai  quali  e' stato
rilasciato  il certificato di idoneita', lo stesso perde di validita'
e  l'armatore  o,  in  mancanza, il proprietario sottopone l'unita' a
visita occasionale per la sua convalida.
  2.  La  visita  occasionale  di  un'unita'  da  diporto  e' inoltre
disposta   dall'autorita'   marittima  o  della  navigazione  interna
allorche'  sussistano  altri motivi per cui essa ritenga siano venuti
meno  i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato
di idoneita'. L'autorita' comunica i motivi per cui viene disposta la
visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.