Art. 87. Visite occasionali 1. Nel caso in cui un'unita' da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita', lo stesso perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida. 2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'. L'autorita' comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.