Art. 89.
            Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
  1. L'equipaggio  delle  imbarcazioni  da diporto adibite a noleggio
che  trasportano piu' di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore
a diciotto metri e' composto da almeno due persone.
  2.  L'equipaggio  delle  navi  da  diporto  adibite  a  noleggio e'
composto da almeno tre persone.