Art. 89. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio 1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone. 2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone.