Art. 9.
                       Pubblicita' degli atti
  1. Le   domande   e   gli   atti   diversi   da   quelli   previsti
dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la
trascrizione,  sono  resi pubblici mediante trascrizione nei registri
di  iscrizione  delle unita' ed annotazione sulla relativa licenza di
navigazione.
 
          Note all'art. 9:
              - L'art. 17 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  17  (Disposizioni  per la pubblicita' degli atti
          relativi  alle  unita'  da  diporto).  - 1. Per gli effetti
          previsti   dal   codice   civile,   gli  atti  costitutivi,
          traslativi  o estintivi della proprieta' o di altri diritti
          reali  su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
          del  presente  decreto  legislativo  sono resi pubblici, su
          richiesta  avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni
          dalla  data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi
          registri  di  iscrizione  ed  annotazione  sulla licenza di
          navigazione.
              2.   La   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione  dei
          documenti  per  la  pubblicita', rilasciata dall'ufficio di
          iscrizione,  sostituisce  la  licenza di navigazione per la
          durata massima di venti giorni.
              3.  Accertata  una violazione in materia di pubblicita'
          di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio
          di  iscrizione  dell'unita'  che,  previa  presentazione da
          parte  dell'interessato  della nota di trascrizione e degli
          altri  documenti  prescritti  dalla  legge,  nel termine di
          dieci  giorni  dalla  data dell'accertamento regolarizza la
          trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine
          indicato  l'ufficio  di  iscrizione dispone il ritiro della
          licenza di navigazione.
              4.  Per  gli  atti  costitutivi, traslativi o estintivi
          della  proprieta'  o  di  altri  diritti  reali  di  cui al
          comma 1,  posti  in  essere  fino  alla  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo  si procede, su
          richiesta  dell'interessato  avanzata  entro novanta giorni
          dall'entrata  in  vigore del presente decreto legislativo e
          senza   l'applicazione   di   sanzioni,   alle   necessarie
          regolarizzazioni.».