Art. 91.
                            Segnalazione
  1. Il  subacqueo  in  immersione  ha l'obbligo di segnalarsi con il
galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
  2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del
presente  articolo  e'  costituito  da  una  luce lampeggiante gialla
visibile,  a  giro  di  orizzonte,  ad  una  distanza non inferiore a
trecento metri.
  3.  In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo
segnale.  Ogni  subacqueo  e'  dotato  di  un  pedagno  o  pallone di
superficie  gonfiabile,  di colore ben visibile e munito di sagola di
almeno  cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie,
in caso di separazione dal gruppo.
  4.  Il  subacqueo  deve  operare entro il raggio di cinquanta metri
dalla  verticale  del  segnale  di  cui  ai  commi 1 e 2 del presente
articolo.
  5.  Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi  ad  una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali
di posizionamento del subacqueo.
 
          Nota all'art. 91:
              -   L'art.   130   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   2 ottobre   1968,  n.  1639  (Regolamento  per
          l'esecuzione   della   legge   14 luglio   1965,   n.  963,
          concernente  la  disciplina  della  pesca marittima), e' il
          seguente:
              «Art.  130 (Segnalazione). - Il subacqueo in immersione
          ha  l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una
          bandiera  rossa  con striscia diagonale bianca, visibile ad
          una  distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e'
          accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve
          essere issata sul mezzo nautico.
              Il  subacqueo  deve operare entro un raggio di 50 metri
          dalla  verticale  del  mezzo  nautico  di  appoggio  o  del
          galleggiante portante la bandiera di segnalazione.».