Art. 94.
                         Disposizioni finali
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Allo  svolgimento delle
attivita'  previste  agli  articoli 20,  21,  23,  45, 46, 49 e 50 si
provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
  2.  Il  presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 29 luglio 2008

                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              La Russa, Ministro della difesa
                              Scajola,Ministro     dello     sviluppo
                              economico
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
                              Gelmini,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Fitto,  Ministro  per i rapporti con le
                              regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 353