(Allegato I)
ALLEGATO I (articolo 27) 
 
 
                       REQUISITI DI IDONEITA' 
 
                             PARAGRAFO 1 
MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' PER IL RILASCIO O
                  IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE 
 
  Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e  la
convalida  delle  stesse  coloro  che  sono  affetti  dalle  seguenti
malattie  e  minorazioni,  purche'  le  condizioni  presentate  siano
compatibili  a  giudizio  della  commissione  medica  locale  con  la
sicurezza della navigazione: 
 
A. Affezioni cardiovascolari: 
  La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti
colpiti da un'affezione cardiovascolare, purche' risulti  compatibile
con la sicurezza della navigazione.  Nei  casi  dubbi  ovvero  quando
trattasi di affezioni cardiovascolari corrette  da  apposite  protesi
ovvero  da  apposito  dispositivo  medicale  di  supporto  impiantato
(pacemaker, defibrillatore), il giudizio  di  idoneita'  e'  espresso
dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della  consulenza
di  uno  specialista  appartenente  alle  strutture   pubbliche.   La
commissione medica locale  tiene  nel  debito  conto  i  rischi  o  i
pericoli addizionali connessi  con  le  patenti  che  abilitano  alla
navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. 
 
B. Malattie respiratorie: 
  La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti
colpiti  da  malattie  respiratorie  con  insufficienza   funzionale,
purche' risulti compatibile con la sicurezza della  navigazione.  Nei
casi dubbi, il giudizio di idoneita' e'  espresso  dalla  commissione
medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista
appartenente alle strutture pubbliche. 
 
C. Diabete: 
  In   presenza   di   complicanze   diabetiche   croniche    visive,
neurologiche, cardiovascolari  e  renali,  tali  da  pregiudicare  la
sicurezza della navigazione, la patente nautica non e'  rilasciata  e
convalidata ai soggetti diabetici. 
  Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche  e/o
un controllo  glicemico  non  ottimale,  ritenute  dalla  commissione
medica  locale,   sulla   base   di   documentazione   specialistica,
compatibili con la sicurezza della navigazione,  la  validita'  della
patente non puo' superare i due anni. 
  Per i soggetti diabetici con buono  stato  di  controllo  glicemico
della   malattia,   in   assenza   di   complicazioni    clinicamente
evidenziabili, la validita' della patente puo'  essere  confermata  o
ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo  36,  comma  3,
del  presente  regolamento,  sulla   base   di   un'attestazione   di
specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche,  che  e'
conservata agli atti. 
  In caso di dubbio sulla  sussistenza  di  condizioni  di  idoneita'
compatibili con  la  sicurezza  della  navigazione,  il  giudizio  e'
demandato alla commissione medica locale. 
 
D. Malattie endocrine 
  In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme
di entita' tale da non compromettere la sicurezza della  navigazione,
le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio
della commissione medica locale. 
 
E. Epilessia. 
  La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia  dalla  costa
e' rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino
crisi   comiziali   da    almeno    due    anni,    indipendentemente
dall'effettuazione di terapie  antiepilettiche.  Tale  condizione  e'
verificata  dalla   commissione   medica   locale   sulla   base   di
certificazione, di data non anteriore a trenta  giorni,  redatta  dal
medico di fiducia o  da  uno  specialista  appartenente  a  strutture
pubbliche. La validita' della patente non puo' superare i  due  anni.
La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla  costa
o per navi da diporto non e' rilasciata ne' convalidata  ai  soggetti
in atto affetti o che abbiano sofferto in passato  di  manifestazioni
epilettiche ripetute. 
 
F. Malattie psichiche. 
  Salvo i casi che la commissione medica  locale  valuti  compatibili
con la  sicurezza  della  navigazione  avvalendosi  della  consulenza
specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica  non  e'
rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da  disturbi
psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica  locale
tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi  con
le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla  costa  o  per
navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore
a due anni. 
 
G. Sostanze psicoattive. 
  La patente nautica non e' rilasciata ne'  convalidata  ai  soggetti
che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti
o  sostanze  psicotrope,  ne'  a  persone  che   comunque   consumino
abitualmente,  ancorche'  in  modo  saltuario,  sostanze  capaci   di
compromettere  la  loro  idoneita'  al  comando   e   alla   condotta
dell'unita'. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e  non
piu' attuale, la commissione medica locale, dopo  aver  valutato  con
estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato,  avvalendosi
eventualmente  della  consulenza  di  uno  specialista  del   settore
appartenente a struttura pubblica, puo' esprimere  parere  favorevole
al rilascio o alla convalida della  patente.  La  commissione  medica
locale  valuta  con  particolare  attenzione  i  rischi   addizionali
connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione
senza alcun limite dalla costa o per navi da  diporto.  La  validita'
della patente non puo' essere superiore a due anni. 
 
H. Malattie del sangue. 
  In  caso  di  gravi  malattie  del  sangue  di  entita'   tale   da
compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non
sono  rilasciate  ne'  convalidate,  salvo   diverso   avviso   della
commissione medica locale, la quale  puo'  avvalersi  del  parere  di
medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. 
 
I. Malattie dell'apparato urogenitale. 
  La patente nautica non e' rilasciata ne'  convalidata  ai  soggetti
che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti
che intendono effettuare la navigazione  entro  dodici  miglia  dalla
costa, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata quando
l'insufficienza renale risulti positivamente corretta  a  seguito  di
trattamento dialitico. La certificazione relativa e' rilasciata dalla
commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere
superiore a due anni. 
  Per  i  trapiantati  renali  con  buona  funzionalita'  dell'organo
trapiantato, documentata dal centro  trapianti,  la  validita'  della
patente non puo' essere superiore a cinque anni. 
 
 
                             PARAGRAFO 2 
 
                  IDONEITA' ALLA DIREZIONE NAUTICA 
 
  Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono
conseguire  esclusivamente  la  patente  nautica  di   categoria   C,
abilitante alla sola direzione nautica di natanti o  imbarcazioni  da
diporto. 
 
A. Coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni  anatomiche
o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere  la  convalida
della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni
anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel  loro  insieme,
che risultino tali da menomare la forza o la rapidita' dei  movimenti
necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al  comando  e  alla
condotta di quelle tipologie di unita' (vela o motore) alle quali  la
patente abilita. 
  In caso di amputazione parziale o  minorazione  di  un  solo  arto,
superiore o inferiore, se  la  relativa  funzione  e'  vicariata  con
l'adozione di adeguati mezzi protesici  che  assicurino,  per  l'arto
superiore,  funzioni  di  presa  sufficiente,  ovvero,   per   l'arto
inferiore,  un  soddisfacente   funzionamento,   l'interessato   puo'
conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B. 
 
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della  patente  nautica
di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione  medica  locale
eventualmente a seguito  di  visita  specialistica  presso  strutture
pubbliche, i soggetti colpiti da: 
a) encefalite, sclerosi multipla,  miastenia  grave  o  malattie  del
sistema  nervoso,  associate  ad  atrofia  muscolare  progressiva   o
disturbi miotonici; 
b) malattie del sistema nervoso periferico; 
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale  o
periferico. 
  Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la  funzione
degli arti sia buona, per cui non  venga  pregiudicata  la  sicurezza
della navigazione, a giudizio della commissione  medica  locale  e  a
seguito  di  visita  specialistica  presso  strutture  pubbliche,  se
ritenuta necessaria,  possono  essere  rilasciate  o  convalidate  le
patenti nautiche di categoria A o B, con validita'  non  superiore  a
due anni. 
 
 
                             PARAGRAFO 3 
 
                     REQUISITI VISIVI E UDITIVI 
 
A. Per  il  conseguimento  o  la  convalida  delle  patenti  nautiche
l'interessato deve possedere, almeno in un occhio,  un  campo  visivo
normale,  una  sensibilita'  cromatica  sufficiente   a   distinguere
rapidamente e con sicurezza  i  colori  fondamentali  (rosso,  verde,
blu), una sufficiente visione crepuscolare-notturna; per  i  soggetti
ultra   sessantenni   o   diabetici   o   affetti   da   glaucoma   o
neurootticopatie   o    cheratopatie    o    malattie    degenerative
corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilita'  al  contrasto
spaziale, che deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del
normale con lettura di ottotipo di 3/10. 
  In  caso  di  visione  binoculare  l'interessato   deve   possedere
un'acutezza  visiva  naturale  non  inferiore  al  limite   di   3/10
nell'occhio migliore e un visus  corretto  complessivo,  quale  somma
monoculare dei due visus, non inferiore a  10/10,  raggiungibile  con
correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico  o  con
correzione di occhiali con lenti sferiche e  cilindriche  positive  o
negative di qualsiasi valore diottrico,  purche'  in  caso  di  visus
corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico  dall'altro,
correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o  positive,
la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a  tre
diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda  necessaria  per  un
solo occhio, essendo l'altro  emmetropico,  il  grado  di  rifrazione
della lente non puo' essere superiore a tre diottrie sia positive che
negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una  lente
cilindrica, il calcolo della differenza  di  rifrazione  deve  essere
effettuato tenendo conto anche del valore degli assi di astigmatismi.
La differenza negli assi ortogonali  non  deve  superare,  in  valore
assoluto, le due diottrie. 
 
B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono  possedere  un
visus naturale di almeno 5/10 e un visus  corretto  non  inferiore  a
8/10, raggiungibile con  correzione  di  lenti  di  qualsiasi  valore
diottrico o con lenti a contatto. 
 
C.  Il  visus  raggiunto  dopo  l'impianto   di   lenti   artificiali
endoculari, in soggetti fachici o afachici, deve  essere  considerato
in sede di visita come visus naturale; la validita' della patente non
puo' eccedere i cinque anni. 
 
D. Le  patenti  nautiche  non  sono  rilasciate  ne'  convalidate  se
l'interessato possiede un campo visivo ridotto o  se  e'  colpito  da
diplopia o da scotoma centrale e paracentrale,  ad  esclusione  dello
scotoma fisiologico. 
 
E. In caso di trapianto corneale la validita' della patente non  puo'
eccedere i 5 anni. 
 
F. Qualora  sia  accertata  l'esistenza  di  una  malattia  sistemica
evolutiva o oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre  danni
funzionali dell'apparato visivo, la commissione  medica  locale  puo'
limitare la validita' della patente sino a due anni. 
 
G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre
percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la  voce  di
conversazione con fonemi combinati  a  non  meno  di  otto  metri  di
distanza complessivamente, e a non meno di  due  metri  dall'orecchio
che sente di meno. 
 
H. Per il conseguimento o la convalida delle  patenti  nautiche  sono
richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi,  luminosi
ed acustici, sufficientemente rapidi per  poter  essere  classificati
almeno nel IV decile della scala decilica. 
 
 
                                                            Annesso 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                                            Anensso 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico