(Allegato III)
ALLEGATO III (articolo 33) 
 
           COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO 
     CHE SONO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE O TITOLO PROFESSIONALE 
 
A. EQUIVALENZE 
  1. Coloro che sono in possesso di una  delle  abilitazioni  per  il
settore di coperta, di titolo professionale di coperta o del  diporto
o della navigazione interna e muniti di libretto  di  navigazione  in
corso di validita', possono comandare, purche' a titolo gratuito,  le
unita' da diporto nei limiti di seguito indicati: 
a) Navi da diporto: 
    • Comandante di cui all'articolo 8 del Decreto del  Ministro  dei
trasporti 30  novembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
Supplemento ordinario n.13 del 16 gennaio 2008; 
    • Comandante  di  cui  all'articolo  9  del  citato  Decreto  del
Ministro dei trasporti 30 novembre 2007; 
    • Ufficiale di navigazione  di  cui  all'articolo  4  del  citato
Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007; 
    • ufficiale di navigazione del diporto; 
    • capitano del diporto; 
    • comandante del diporto. 
b) Imbarcazioni da diporto a motore senza alcun  limite  di  distanza
dalla costa: 
    • tutti coloro che sono in possesso  di  una  delle  abilitazioni
indicati al punto a); 
    • Ufficiale di navigazione  di  cui  all'articolo  5  del  citato
Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007. 
c) Natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro 12 miglia  dalla
costa: 
    • tutti coloro che sono in possesso  di  una  delle  abilitazioni
indicate ai punti a) e b); 
    • capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera; 
    • capitano della navigazione interna; 
    • capo timoniere della navigazione interna; 
    • capo barca della navigazione interna; 
    • conduttore di motoscafi per le acque interne; 
    • timoniere della navigazione interna; 
    • pilota motorista della navigazione interna. 
d) Natanti ed imbarcazioni da diporto a vela: 
    • ufficiale  di  navigazione  del  diporto  con  specializzazione
"vela"; 
    • capitano del diporto con specializzazione "vela"; 
    • comandante del diporto con specializzazione "vela". 
  2. I soggetti di  cui  al  comma  1  che  assumono  il  comando  di
un'unita' da diporto conservano a bordo il libretto di navigazione. 
 
B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE 
  1. Coloro che sono in possesso  di  uno  dei  titoli  professionali
indicati al paragrafo A e muniti di libretto di navigazione in  corso
di  validita',  possono  conseguire,  senza  esami,  le  abilitazioni
previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei  limiti
indicati dal medesimo paragrafo A e con le  modalita'  stabilite  dal
successivo paragrafo C. 
  2.  Coloro  che  sono  iscritti  nello  speciale  registro  di  cui
all'articolo 90 del  codice  della  navigazione  possono  conseguire,
senza esami, le abilitazioni previste dagli  articoli  25  e  26  del
presente regolamento, nei limiti indicati dal paragrafo A  e  con  le
modalita' stabilite dal successivo paragrafo C. 
 
C. PROCEDURA DI RILASCIO 
  1. I soggetti di cui ai  paragrafi  A  e  B,  comma  2,  richiedono
all'ufficio  marittimo  o  a  quello  della  navigazione  interna  di
iscrizione il rilascio della patente nautica. 
  2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: 
    a) dichiarazione sostitutiva  delle  certificazioni  di  nascita,
cittadinanza e residenza; 
    b) certificato medico, rilasciato ai sensi dell'articolo  36  del
presente regolamento; 
    c) due foto formato tessera, di cui una autenticata; 
    d) copia del libretto di navigazione  ovvero  della  licenza  per
pilota autenticata; 
    e)  attestazione  del  pagamento  dello   stampato   a   rigoroso
rendiconto; 
    f) una marca da bollo.