ALLEGATO III (articolo 33) COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE O TITOLO PROFESSIONALE A. EQUIVALENZE 1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta o del diporto o della navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in corso di validita', possono comandare, purche' a titolo gratuito, le unita' da diporto nei limiti di seguito indicati: a) Navi da diporto: • Comandante di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n.13 del 16 gennaio 2008; • Comandante di cui all'articolo 9 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007; • Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007; • ufficiale di navigazione del diporto; • capitano del diporto; • comandante del diporto. b) Imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa: • tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicati al punto a); • Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 5 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007. c) Natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro 12 miglia dalla costa: • tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate ai punti a) e b); • capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera; • capitano della navigazione interna; • capo timoniere della navigazione interna; • capo barca della navigazione interna; • conduttore di motoscafi per le acque interne; • timoniere della navigazione interna; • pilota motorista della navigazione interna. d) Natanti ed imbarcazioni da diporto a vela: • ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela"; • capitano del diporto con specializzazione "vela"; • comandante del diporto con specializzazione "vela". 2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono il comando di un'unita' da diporto conservano a bordo il libretto di navigazione. B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE 1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati al paragrafo A e muniti di libretto di navigazione in corso di validita', possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal medesimo paragrafo A e con le modalita' stabilite dal successivo paragrafo C. 2. Coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal paragrafo A e con le modalita' stabilite dal successivo paragrafo C. C. PROCEDURA DI RILASCIO 1. I soggetti di cui ai paragrafi A e B, comma 2, richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica. 2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di nascita, cittadinanza e residenza; b) certificato medico, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento; c) due foto formato tessera, di cui una autenticata; d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata; e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto; f) una marca da bollo.