Art. 11. Programma di sorveglianza sanitaria 1. Tutte le aziende, le zone e le zone destinate a molluschicoltura applicano, in funzione del tipo di produzione, un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio. 2. Detto programma di sorveglianza sanitaria intende rilevare: a) un eventuale aumento del tasso di mortalita' nelle aziende, nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione; b) la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, in aziende, zone e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie. 3. La frequenza raccomandata di tali programmi di sorveglianza sanitaria, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, e' stabilita nell'allegato III, parte B. Tale sorveglianza si applica fatti salvi il campionamento e la sorveglianza effettuati in conformita' al capo V o agli articoli 46, comma 3, 47, comma 3, e 49. 4. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio vigila affinche' i suddetti programmi siano rispettati.