Art. 11. 
                 Programma di sorveglianza sanitaria 
  1. Tutte le aziende, le zone e le zone destinate a molluschicoltura
applicano, in funzione  del  tipo  di  produzione,  un  programma  di
sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio. 
  2. Detto programma di sorveglianza sanitaria intende rilevare: 
    a) un eventuale aumento del tasso di  mortalita'  nelle  aziende,
nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione  del
tipo di produzione; 
    b) la presenza delle malattie elencate  nell'allegato  IV,  parte
II, in aziende, zone e zone destinate a molluschicoltura in cui siano
presenti specie animali sensibili a tali malattie. 
  3. La frequenza raccomandata  di  tali  programmi  di  sorveglianza
sanitaria, in  funzione  dello  stato  sanitario  della  zona  o  del
compartimento in questione, e' stabilita nell'allegato III, parte  B.
Tale sorveglianza si  applica  fatti  salvi  il  campionamento  e  la
sorveglianza effettuati in conformita' al capo V o agli articoli  46,
comma 3, 47, comma 3, e 49. 
  4. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per  territorio  vigila  affinche'   i   suddetti   programmi   siano
rispettati.