Art. 12. 
                        Campo di applicazione 
  1.  Salvo  diversamente  disposto,  il  presente  capo  si  applica
unicamente alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, ed alle
specie sensibili a tali malattie. 
  2. L'immissione  sul  mercato  per  scopi  scientifici  di  animali
d'acquacoltura e relativi prodotti non conformi alle prescrizioni del
presente capo viene  autorizzata  dal  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle  politiche  sociali  sotto  stretta  sorveglianza  dal
servizio veterinario dell'Azienda  sanitaria  locale  competente  per
territorio. Lo stesso servizio provvede affinche'  le  operazioni  di
immissione sul mercato non compromettano  lo  stato  sanitario  degli
animali acquatici presenti nel luogo di destinazione o nei luoghi  di
transito per quanto riguarda le malattie elencate nell'all. IV, parte
II. 
  3. Ogni spostamento di animali  tra  Stati  membri  ha  luogo  solo
previa informazione all'autorita' competente dello  Stato  membro  di
destinazione.