Art. 12. Campo di applicazione 1. Salvo diversamente disposto, il presente capo si applica unicamente alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, ed alle specie sensibili a tali malattie. 2. L'immissione sul mercato per scopi scientifici di animali d'acquacoltura e relativi prodotti non conformi alle prescrizioni del presente capo viene autorizzata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sotto stretta sorveglianza dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. Lo stesso servizio provvede affinche' le operazioni di immissione sul mercato non compromettano lo stato sanitario degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione o nei luoghi di transito per quanto riguarda le malattie elencate nell'all. IV, parte II. 3. Ogni spostamento di animali tra Stati membri ha luogo solo previa informazione all'autorita' competente dello Stato membro di destinazione.