Art. 15. 
                      Certificazione sanitaria 
  1. L'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura  deve  essere
oggetto  di  certificazione  sanitaria  quando   gli   animali   sono
introdotti  in  uno  Stato  membro,  una  zona  o  un   compartimento
dichiarati indenni da malattia in conformita' agli articoli 46 e 47 o
siano oggetto di un programma di sorveglianza  o  di  eradicazione  a
norma dell'articolo 41, commi 1 o 5, per: 
    a) fini di allevamento o ripopolamento; 
    b) successiva lavorazione prima del consumo umano, a meno che: 
      1) per quanto riguarda i pesci, essi  non  siano  abbattuti  ed
eviscerati prima della spedizione; 
      2) per quanto riguarda i molluschi ed  i  crostacei,  essi  non
siano inoltrati come prodotti non lavorati o lavorati. 
  2. L'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura  deve  essere
soggetta a  certificazione  sanitaria  quando  e'  permesso  che  gli
animali siano spostati da una zona oggetto di disposizioni  sanitarie
secondo quanto previsto al capo V, sezioni 3, 4, 5 e 6. 
  3.  Il  comma  2  si  applica  anche  alle  malattie  non  elencate
nell'allegato IV, parte II ed alle specie ad esse sensibili. 
  4. Sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, le
seguenti movimentazioni: 
    a) spostamenti di animali di acquacoltura tra Stati  membri,  ove
sia richiesta la certificazione sanitaria in conformita' ai commi 1 e
2; 
    b) ogni altra movimentazione di animali  d'acquacoltura  vivi  ai
fini di allevamento o ripopolamento tra Stati  membri,  ove  non  sia
richiesta  alcuna  certificazione  sanitaria  a  norma  del  presente
decreto legislativo. 
  5. Al fine di garantire la rintracciabilita' degli spostamenti  che
avvengono sul territorio nazionale, e' fatto  obbligo  di  registrare
nella  Banca   dati   nazionale   delle   anagrafi   zootecniche   le
movimentazioni degli animali da e verso le  imprese  di  acquacoltura
che allevano o  detengono  specie  sensibili  alle  malattie  di  cui
all'allegato IV, parte II. 
 
          Nota all'art. 15:
              - Il   testo   dell'art.   9  del  decreto  legislativo
          30 gennaio   1993,   n.   28,  recante:  «Attuazione  delle
          direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE  relative ai controlli
          veterinari  e  zootecnici  di  taluni  animali  vivi  e  su
          prodotti   di  origine  animale  applicabili  negli  scambi
          intracomunitari»  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          4 febbraio  1993,  n.  28,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art.  9.  -  1.  Sono  destinati  agli scambi solo gli
          animali  e  le  produzioni di cui all'all. A, parte II, che
          soddisfano  i  requisiti  posti  dai provvedimenti indicati
          nell'allegato  stesso;  gli  animali  e  i  prodotti di cui
          all'allegato  B,  parte  II,  devono rispettare le norme di
          polizia sanitaria dello Stato membro destinatario.
              2.  Gli  animali o le produzioni di cui all'allegato A,
          parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
                a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo
          soggetti   a   regolari   controlli   veterinari  ufficiali
          conformemente al comma 4;
                b) essere   identificati  e  registrati  in  modo  da
          permettere   di   risalire   all'azienda,   al   centro   o
          all'organismo  d'origine  o di passaggio; il Ministro della
          sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di
          identificazione   e   registrazione   e  lo  notifica  alla
          Comunita'  europea  in appresso denominata Commissione; dal
          1° gennaio  1993  il sistema nazionale di identificazione e
          registrazione  si  applica anche ai movimenti degli animali
          all'interno del territorio nazionale;
                c) essere   accompagnati  durante  il  trasporto  dai
          certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle
          disposizioni  di  cui all'allegato A e, per quanto riguarda
          gli  animali  e  i  prodotti  di  cui  all'allegato B della
          documentazione  richiesta  dallo Stato membro destinatario,
          tali  certificati  o  documenti  rilasciati dal veterinario
          ufficiale   responsabile   dell'azienda,   del   centro   o
          dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli
          animali o i prodotti fino al destinatario;
                d) se  si tratta di animali ricettivi o di produzioni
          di animali ricettivi, non essere originari:
                  1)  da  aziende,  centri, organismi, zone o regioni
          che  formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del
          sospetto,  dell'insorgenza  o  dell'esistenza  di una delle
          malattie  previste  dall'allegato  C o dell'applicazione di
          misure di salvaguardia;
                  2)  da un'azienda o da un centro, organismo, zona o
          regione  che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa
          del  sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie
          diverse    da    quelle    previste   nell'allegato   C   o
          all'applicazione di misure di salvaguardia;
                  3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una
          parte  del territorio che non offra le garanzie addizionali
          comunitarie,  se  destinati  ad  uno  Stato membro o ad una
          parte  del  suo  territorio  che  fruisce di tali garanzie,
          spetta   all'autorita'  competente  assicurarsi,  prima  di
          rilasciare  il  certificato o documento di accompagnamento,
          che  le  aziende,  i  centri  o gli organismi rispondano ai
          requisiti della stessa lettera d);
                e) essere  raggruppati  se il trasporto riguarda piu'
          luoghi  di  destinazione,  animali  in tante partite quanti
          sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai
          certificati   e/o   dalla   documentazione   di   cui  alla
          lettera c);
                f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato
          A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono
          destinati  ad  essere  esportati  in  un  Paese  terzo,  il
          trasporto,   deve,   salvo   caso   d'urgenza   autorizzato
          dall'autorita'  competente  garantire  il  benessere  degli
          animali,  rimanere  sotto  controllo doganale fino al luogo
          d'uscita dal territorio comunitario;
                g) per   gli   animali   o   le   produzioni  di  cui
          all'allegato   A,   parte   II,   che   non  soddisfano  le
          disposizioni  ivi  indicate,  o se trattasi di animali o di
          produzioni  che  figurano nell'allegato B, il transito puo'
          essere   effettuato   solo   se  espressamente  autorizzato
          dall'autorita' competente dello Stato membro di transito.
              3.  E' vietato spedire nel territorio di un altro Stato
          membro:
                a) gli animali e le produzioni di cui all'allegato A,
          parte  II, che sono da eliminare nel quadro di un programma
          nazionale   di   eradicazione   di  malattie  non  elencate
          nell'allegato C;
                b) gli animali e le produzioni di cui agli allegati A
          parte   II   e   B   parte   II   se   non  possono  essere
          commercializzati   nel   territorio  nazionale  per  motivi
          sanitari o di polizia sanitaria giustificabili dall'art. 36
          del Trattato di Roma.
              4.   Fatte  salve  le  funzioni  di  controllo  vigenti
          l'autorita'  competente sottopone a controlli le aziende, i
          mercati  e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli
          organismi  allo  scopo  di  accertarsi che gli animali o le
          produzioni   destinati   agli   scambi  siano  conformi  ai
          requisiti  di cui al comma 1 e rispettino in particolare le
          condizioni di cui al comma 2, lettere b) e c).
              5.  Se  esiste  un sospetto fondato che i requisiti non
          sono   rispettati,   l'autorita'  competente  procede  alle
          verifiche  necessarie  e, in caso di conferma del sospetto,
          adotta   le   misure   adeguate   con  eventuale  sequestro
          dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.».