Art. 15. Certificazione sanitaria 1. L'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura deve essere oggetto di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformita' agli articoli 46 e 47 o siano oggetto di un programma di sorveglianza o di eradicazione a norma dell'articolo 41, commi 1 o 5, per: a) fini di allevamento o ripopolamento; b) successiva lavorazione prima del consumo umano, a meno che: 1) per quanto riguarda i pesci, essi non siano abbattuti ed eviscerati prima della spedizione; 2) per quanto riguarda i molluschi ed i crostacei, essi non siano inoltrati come prodotti non lavorati o lavorati. 2. L'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura deve essere soggetta a certificazione sanitaria quando e' permesso che gli animali siano spostati da una zona oggetto di disposizioni sanitarie secondo quanto previsto al capo V, sezioni 3, 4, 5 e 6. 3. Il comma 2 si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II ed alle specie ad esse sensibili. 4. Sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, le seguenti movimentazioni: a) spostamenti di animali di acquacoltura tra Stati membri, ove sia richiesta la certificazione sanitaria in conformita' ai commi 1 e 2; b) ogni altra movimentazione di animali d'acquacoltura vivi ai fini di allevamento o ripopolamento tra Stati membri, ove non sia richiesta alcuna certificazione sanitaria a norma del presente decreto legislativo. 5. Al fine di garantire la rintracciabilita' degli spostamenti che avvengono sul territorio nazionale, e' fatto obbligo di registrare nella Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche le movimentazioni degli animali da e verso le imprese di acquacoltura che allevano o detengono specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II.
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 9. - 1. Sono destinati agli scambi solo gli animali e le produzioni di cui all'all. A, parte II, che soddisfano i requisiti posti dai provvedimenti indicati nell'allegato stesso; gli animali e i prodotti di cui all'allegato B, parte II, devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario. 2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4; b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunita' europea in appresso denominata Commissione; dal 1° gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale; c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario; d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari: 1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia; 2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o all'applicazione di misure di salvaguardia; 3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorita' competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera d); e) essere raggruppati se il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera c); f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorita' competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario; g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato B, il transito puo' essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorita' competente dello Stato membro di transito. 3. E' vietato spedire nel territorio di un altro Stato membro: a) gli animali e le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'allegato C; b) gli animali e le produzioni di cui agli allegati A parte II e B parte II se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificabili dall'art. 36 del Trattato di Roma. 4. Fatte salve le funzioni di controllo vigenti l'autorita' competente sottopone a controlli le aziende, i mercati e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi allo scopo di accertarsi che gli animali o le produzioni destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e rispettino in particolare le condizioni di cui al comma 2, lettere b) e c). 5. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorita' competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, adotta le misure adeguate con eventuale sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.».