Art. 17. Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia 1. Per poter essere introdotti a scopo di allevamento o di ripopolamento in una zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia conformemente agli articoli 46 e 47, gli animali d'acquacoltura di specie sensibili a detta malattia devono provenire da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia. 2. Il comma 1 non si applica agli stadi di sviluppo delle specie sensibili a una determinata malattia, ove sia scientificamente provato che detti stadi di sviluppo non la trasmettono.