Art. 17. 
Introduzione di animali d'acquacoltura  di  specie  sensibili  a  una
  particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia 
  1. Per  poter  essere  introdotti  a  scopo  di  allevamento  o  di
ripopolamento in una zona o compartimento dichiarati indenni  da  una
particolare malattia conformemente agli articoli 46 e 47, gli animali
d'acquacoltura di specie sensibili a detta malattia devono  provenire
da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a  loro  volta
dichiarati indenni da tale malattia. 
  2. Il comma 1 non si applica agli stadi di  sviluppo  delle  specie
sensibili  a  una  determinata  malattia,  ove  sia  scientificamente
provato che detti stadi di sviluppo non la trasmettono.