Art. 19. Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per essere lavorati prima del consumo umano 1. Gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili a una o piu' delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II e i relativi prodotti possono essere immessi sul mercato per essere successivamente lavorati in una zona o un compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformita' degli articoli 46 e 47, qualora essi soddisfino una delle seguenti condizioni: a) provengano da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni dalla malattia in questione; b) siano lavorati in uno stabilimento di lavorazione autorizzato in condizioni atte a prevenire la diffusione delle malattie; c) per quanto riguarda i pesci, essi siano abbattuti ed eviscerati prima della spedizione; d) per quanto riguarda i molluschi ed i crostacei, essi siano inoltrati come prodotti non lavorati o lavorati. 2. Gli animali d'acquacoltura vivi delle specie sensibili ad una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, immessi sul mercato per essere successivamente lavorati in una zona o compartimento, dichiarati indenni da tali malattie, in conformita' degli articoli 46 o 47 possano essere temporaneamente stabulati nel luogo di trasformazione qualora: a) provengano da un altro Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni dalla malattia in questione; b) siano tenuti temporaneamente in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.