Art. 19. 
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi  sul  mercato  per
               essere lavorati prima del consumo umano 
  1. Gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili a una  o  piu'
delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II  e  i
relativi prodotti possono  essere  immessi  sul  mercato  per  essere
successivamente lavorati in una zona o  un  compartimento  dichiarati
indenni da tali malattie in  conformita'  degli  articoli  46  e  47,
qualora essi soddisfino una delle seguenti condizioni: 
    a)  provengano  da  uno  Stato  membro,  zona   o   compartimento
dichiarati indenni dalla malattia in questione; 
    b) siano lavorati in uno stabilimento di lavorazione  autorizzato
in condizioni atte a prevenire la diffusione delle malattie; 
    c)  per  quanto  riguarda  i  pesci,  essi  siano  abbattuti   ed
eviscerati prima della spedizione; 
    d) per quanto riguarda i molluschi ed  i  crostacei,  essi  siano
inoltrati come prodotti non lavorati o lavorati. 
  2. Gli animali d'acquacoltura vivi delle specie sensibili ad una  o
piu' malattie non  esotiche  elencate  nell'allegato  IV,  parte  II,
immessi sul mercato per essere successivamente lavorati in una zona o
compartimento, dichiarati indenni da tali  malattie,  in  conformita'
degli articoli 46 o 47 possano essere temporaneamente  stabulati  nel
luogo di trasformazione qualora: 
    a) provengano da un altro  Stato  membro,  zona  o  compartimento
dichiarati indenni dalla malattia in questione; 
    b) siano tenuti temporaneamente in centri di  spedizione,  bacini
di  depurazione  o  impianti  analoghi  dotati  di  un   sistema   di
trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni
in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri  tipi  di
trattamento per contenere, ad un livello accettabile, il  rischio  di
trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.