Art. 2. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto legislativo non si applica: 
    a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo
non commerciale; 
    b) agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista
della loro introduzione immediata nella catena alimentare; 
    c) agli animali acquatici catturati per la produzione  di  farina
di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari. 
  2. Il capo II, il capo III, sezioni da I a IV, ed il capo  VII  non
si applicano agli animali acquatici ornamentali tenuti in  negozi  di
animali da compagnia, in vivai, in laghetti e vasche da giardino,  in
acquari a scopi commerciali, o presso grossisti: 
    a)  se  non  vi  e'  contatto  diretto  con  il  sistema   idrico
territoriale; 
    b) se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque
reflue idoneo a ridurre ad  un  livello  accettabile  il  rischio  di
trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e  selvatici
presenti nello stesso bacino idrografico. 
  3. Le disposizioni del presente decreto legislativo fanno salve  le
disposizioni  in  materia  di  conservazione  delle   specie   o   di
introduzione di specie allogene.