Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo non si applica: a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale; b) agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare; c) agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari. 2. Il capo II, il capo III, sezioni da I a IV, ed il capo VII non si applicano agli animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti: a) se non vi e' contatto diretto con il sistema idrico territoriale; b) se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico. 3. Le disposizioni del presente decreto legislativo fanno salve le disposizioni in materia di conservazione delle specie o di introduzione di specie allogene.