Art. 21. Rilascio di animali acquatici selvatici in zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia 1. Gli animali acquatici selvatici delle specie sensibili ad una o piu' malattie elencate nell'allegato IV, parte II, catturati in uno Stato membro, in una zona o compartimento non dichiarati indenni da malattia, in conformita' agli articoli 46 e 47 sono posti in isolamento sotto il controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio in strutture idonee. 2. Gli animali acquatici selvatici di cui al comma 1 devono essere stabulati in dette strutture per un periodo di tempo sufficiente a contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione della malattia, prima di poter essere reimmessi in un'azienda o in un'area, comprese quelle destinate a molluschicoltura, situata in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale malattia in conformita' degli articoli 46 o 47. 3. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio autorizza l'attivita' di acquacoltura lagunare estensiva praticata tradizionalmente senza l'isolamento prevista al comma 1, purche' il rischio risultante dalla valutazione non sia ritenuto superiore a quanto previsto dall'applicazione del comma 1.