Art. 21. 
Rilascio di animali  acquatici  selvatici  in  zone  o  compartimenti
                   dichiarati indenni da malattia 
  1. Gli animali acquatici selvatici delle specie sensibili ad una  o
piu' malattie elencate nell'allegato IV, parte II, catturati  in  uno
Stato membro, in una zona o compartimento non dichiarati  indenni  da
malattia, in  conformita'  agli  articoli  46  e  47  sono  posti  in
isolamento sotto il controllo del servizio  veterinario  dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio in strutture idonee. 
  2. Gli animali acquatici selvatici di cui al comma 1 devono  essere
stabulati in dette strutture per un periodo di  tempo  sufficiente  a
contenere, ad un livello  accettabile,  il  rischio  di  trasmissione
della malattia, prima di poter essere reimmessi in  un'azienda  o  in
un'area, comprese quelle destinate a molluschicoltura, situata in una
zona o in un compartimento dichiarati indenni  da  tale  malattia  in
conformita' degli articoli 46 o 47. 
  3. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per  territorio  autorizza  l'attivita'  di   acquacoltura   lagunare
estensiva praticata tradizionalmente senza l'isolamento  prevista  al
comma 1, purche' il rischio  risultante  dalla  valutazione  non  sia
ritenuto superiore a quanto previsto dall'applicazione del comma 1.