Art. 24. Documenti 1. Tutte le partite di animali d'acquacoltura e di relativi prodotti sono accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunita'. 2. Il certificato sanitario attesta che la partita soddisfa: a) i requisiti stabiliti per tali prodotti dal presente decreto legislativo; b) le condizioni specifiche di importazione stabilite in conformita' all'articolo 25. 3. I documenti possono includere dettagli richiesti ai sensi di altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e animale.