Art. 24. 
                              Documenti 
  1. Tutte  le  partite  di  animali  d'acquacoltura  e  di  relativi
prodotti sono accompagnate da un documento corredato  di  certificato
sanitario al loro ingresso nella Comunita'. 
  2. Il certificato sanitario attesta che la partita soddisfa: 
    a) i requisiti stabiliti per tali prodotti dal  presente  decreto
legislativo; 
    b)  le  condizioni  specifiche  di  importazione   stabilite   in
conformita' all'articolo 25. 
  3. I documenti possono includere dettagli  richiesti  ai  sensi  di
altre disposizioni  legislative  comunitarie  in  materia  di  salute
pubblica e animale.