Art. 26. 
                       Denuncia della malattia 
  1. Allo scopo di permettere al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali di ottemperare agli  obblighi  comunitari  in
tempo debito, il servizio veterinario dell'Azienda  sanitaria  locale
competente per territorio  provvede  a  informare  immediatamente  il
Ministero medesimo e la regione qualora vi siano motivi di sospettare
la presenza di una delle malattie elencate  nell'allegato  IV,  parte
II, o sia confermata la  presenza  di  tale  malattia  negli  animali
acquatici. 
  2. In caso di aumento del  tasso  di  mortalita'  tra  gli  animali
d'acquacoltura,  i  casi  di  decesso  devono  essere  immediatamente
denunciati al  servizio  veterinario  dell'Azienda  sanitaria  locale
competente per territorio. 
  3. Sono obbligati alla denuncia: 
    a) il proprietario o  qualsiasi  persona  incaricata  della  cura
degli animali acquatici; 
    b) la persona che accompagna gli animali  d'acquacoltura  durante
il trasporto; 
    c) i veterinari ed altri professionisti dei servizi sanitari; 
    d) i veterinari ufficiali, il personale dirigente  di  laboratori
veterinari o altri laboratori ufficiali o privati; 
    e) tutti coloro  che  si  occupano  sul  piano  professionale  di
animali acquatici delle specie sensibili o relativi prodotti.