Art. 26. Denuncia della malattia 1. Allo scopo di permettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ottemperare agli obblighi comunitari in tempo debito, il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio provvede a informare immediatamente il Ministero medesimo e la regione qualora vi siano motivi di sospettare la presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, o sia confermata la presenza di tale malattia negli animali acquatici. 2. In caso di aumento del tasso di mortalita' tra gli animali d'acquacoltura, i casi di decesso devono essere immediatamente denunciati al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. Sono obbligati alla denuncia: a) il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura degli animali acquatici; b) la persona che accompagna gli animali d'acquacoltura durante il trasporto; c) i veterinari ed altri professionisti dei servizi sanitari; d) i veterinari ufficiali, il personale dirigente di laboratori veterinari o altri laboratori ufficiali o privati; e) tutti coloro che si occupano sul piano professionale di animali acquatici delle specie sensibili o relativi prodotti.