Art. 27. Informazione degli altri Stati membri, della Commissione e degli Stati membri dell'EFTA 1. Entro ventiquattro ore, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa gli altri Stati membri, la Commissione e i Paesi membri dell'EFTA in caso: a) di una malattia esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II; b) di una malattia non esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II, qualora l'intero territorio nazionale, la zona o il compartimento interessati siano stati dichiarati indenni da tale malattia.