Art. 27. 
Informazione degli altri Stati  membri,  della  Commissione  e  degli
                       Stati membri dell'EFTA 
  1. Entro ventiquattro ore, il Ministero del lavoro, della salute  e
delle  politiche  sociali  informa  gli  altri   Stati   membri,   la
Commissione e i Paesi membri dell'EFTA in caso: 
    a)  di  una  malattia  esotica  conclamata  tra  quelle  elencate
nell'allegato IV, parte II; 
    b) di una malattia non esotica  conclamata  tra  quelle  elencate
nell'allegato IV, parte II, qualora l'intero territorio nazionale, la
zona o il compartimento interessati siano stati dichiarati indenni da
tale malattia.