Art. 29. 
                      Indagini epidemiologiche 
  1. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio avvia l'indagine epidemiologica, gia' avviata fin  dal
sospetto, conformemente all'articolo 28, qualora l'esame  di  cui  al
comma 1, rilevi la presenza di: 
    a) una delle malattie esotiche elencate nell'allegato  IV,  parte
II; 
    b) una delle malattie non  esotiche  elencate  nell'allegato  IV,
parte II, in una zona, compartimento o azienda  che  si  trovi  nello
stato sanitario di categoria I o III di cui all'allegato  III,  parte
A, per la malattia in questione. 
  2. L'indagine epidemiologica di cui al comma 1 e' volta a: 
    a) determinare le possibili origini e  vie  di  diffusione  della
malattia; 
    b)  accertare  se  animali  di  acquacoltura   abbiano   lasciato
l'azienda, la zona o la zona destinata a molluschicoltura nel periodo
precedente alla notifica del caso sospetto di  cui  all'articolo  26,
comma 1; 
    c) indagare se sono state infettate altre aziende,  zone  o  zone
destinate a molluschicoltura. 
  3. Qualora l'indagine epidemiologica di cui al comma 1  riveli  che
la malattia potrebbe essersi diffusa in una  o  piu'  aziende,  zone,
zone  destinate  a  molluschicoltura  o  corpi  d'acqua  aperti,   il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede
a che le misure contemplate dall'articolo 28 siano applicate in  tali
aziende, zone, zone destinate  a  molluschicoltura  o  corpi  d'acqua
aperti. 
  4. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio puo' decidere di limitare l'applicazione dell'articolo
28, per quanto riguarda i bacini imbriferi  o  le  zone  costiere  di
grandi  dimensioni,  ad  un   area   meno   estesa   in   prossimita'
dell'azienda, zona o zona destinata a  molluschicoltura  sospetta  di
infezione, se ritiene  che  tale  area  meno  estesa  offra  garanzie
sufficienti ad evitare  la  diffusione  della  malattia,  qualora  il
Centro di referenza nazionale  per  l'ittiopatologia  esprima  parere
favorevole. 
  5. Se necessario, l'Autorita' competente degli Stati membri  o  dei
Paesi terzi confinanti sono informati della sospetta  presenza  della
malattia.