Art. 3. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 
    a)  acquacoltura:  l'allevamento  o  la  coltura   di   organismi
acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al
di  la'  delle  capacita'  naturali  dell'ambiente,  la  resa   degli
organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprieta' di  una
o piu'  persone  fisiche  o  giuridiche  durante  tutta  la  fase  di
allevamento o di coltura, compresa la raccolta; 
    b) animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti  gli  stadi
di vita, compresi gameti: uova e sperma, allevati in  un'azienda,  in
una zona o in una  zona  destinata  alla  molluschicoltura,  compresi
quelli di origine selvatica ad esse destinati; 
    c) impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata,  con
o senza fini di lucro, che esegue una o piu' attivita'  connesse  con
l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura; 
    d) responsabile dell'impresa di acquacoltura: ogni persona fisica
o  giuridica  tenuta  a  garantire  il  rispetto,   nell'impresa   di
acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni del  presente
decreto legislativo; 
    e) animali acquatici: 
      1)  i  pesci  appartenenti  alla  superclasse  Agnatha  e  alla
superclasse gnathostomata (classe Chondrichthyes e Osteichthyes); 
      2) i molluschi appartenenti al phylum Mollusca; 
      3) i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea; 
    f) stabilimento  di  lavorazione  autorizzato:  ogni  impresa  di
lavorazione alimentare riconosciuta conformemente all'articolo 4  del
regolamento (CE) n. 853/2004, per l'attivita' di lavorazione  per  il
consumo umano di animali  d'acquacoltura,  ed  autorizzata  ai  sensi
degli articoli 4 e 6; 
    g) responsabile dello stabilimento  di  lavorazione  autorizzato:
ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nello
stabilimento di lavorazione autorizzato sotto il suo controllo, delle
prescrizioni del presente decreto legislativo; 
    h) azienda: ogni locale, ogni area delimitata o impianto  gestiti
da un'impresa di acquacoltura per allevarvi animali d'acquacoltura in
attesa della loro commercializzazione, compresi i laghetti  di  pesca
sportiva  direttamente  connessi  ai  bacini  idrici  naturali;  sono
escluse le aziende in  cui  sono  tenuti  temporaneamente,  prima  di
essere  abbattuti,  senza  nutrirli,  animali   acquatici   selvatici
raccolti o catturati ai fini del consumo umano; 
    i)  allevamento:  l'allevamento  di  animali  d'acquacoltura   in
un'azienda,  in  una   zona,   o   in   una   zona   destinata   alla
molluschicoltura; 
    l) zona destinata a molluschicoltura: la zona di produzione o  di
stabulazione in cui tutte le imprese di  acquacoltura  esercitano  le
loro attivita' nel quadro di un sistema di biosicurezza comune; 
    m) animali acquatici ornamentali: gli animali  acquatici  tenuti,
allevati o commercializzati a puri scopi ornamentali; 
    n) immissione sul mercato: la commercializzazione di  animali  di
acquacoltura, compresa l'offerta di vendita o  ogni  altra  forma  di
cessione, gratuita  o  a  pagamento,  nonche'  ogni  altra  forma  di
movimentazione; 
    o) zone di produzione: aree di acqua dolce, di mare,  di  laguna,
di estuario  o  di  litorale  dove  si  trovano  banchi  naturali  di
molluschi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi e
da cui questi sono raccolti; 
    p) laghetti di pesca sportiva: gli stagni o gli  altri  impianti,
in cui la popolazione e' mantenuta a puri scopi di  pesca  ricreativa
mediante immissione di animali di acquacoltura,  sempre  che  per  le
caratteristiche dell'impianto sia escluso il rischio di  propagazione
delle  malattie  ad  altre  popolazioni  di  animali   acquatici   in
conseguenza delle loro attivita'; 
    q) zona di  stabulazione:  area  di  acqua  dolce,  di  mare,  di
estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe,
paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata  esclusivamente
alla depurazione naturale dei molluschi vivi; 
    r) animali acquatici selvatici:  gli  animali  acquatici  non  di
acquacoltura. 
  2. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano  anche  le
definizioni di cui rispettivamente: 
    a) agli articoli 2 e 3 del  regolamento  (CE)  n.  178/2002,  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
    b) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004; 
    c) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 853/2004; 
    d) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004. 
  3. Oltre alle definizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  anche
le definizioni tecniche di cui all'allegato I. 
 
          Note all'art. 3:
              - Il  regolamento  CE  n.  853/2004 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo del regolamento
          e' stato sostituito in base alla rettifica pubblicata nella
          G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
              - Il  regolamento  CE  n.  178/2002 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
              - Il  regolamento  CE  n.  852/2004 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
              - Il  regolamento  CE  n.  882/2004 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.