Art. 33. Rimozione ed eliminazione 1. I pesci ed i crostacei morti, nonche' i pesci ed i crostacei vivi che presentano manifestazioni cliniche della malattia sono quanto prima rimossi ed eliminati sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in conformita' al regolamento (CE) n. 1774/2002 secondo il programma di intervento di cui all'articolo 44. 2. Gli animali d'acquacoltura che non hanno raggiunto la taglia commerciale e che non presentano manifestazioni cliniche della malattia sono rimossi ed eliminati, entro un idoneo periodo di tempo, in relazione al tipo di produzione ed al rischio che tali animali comportano in termini di ulteriore diffusione della malattia, sotto il controllo dell'autorita' competente in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002 e secondo il programma di intervento di cui all'articolo 44.
Note all'art. 33 e 37: - Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, si vedano le note all'art. 3.