Art. 33. 
                      Rimozione ed eliminazione 
  1. I pesci ed i crostacei morti, nonche' i  pesci  ed  i  crostacei
vivi che  presentano  manifestazioni  cliniche  della  malattia  sono
quanto prima rimossi ed eliminati sotto  il  controllo  del  servizio
veterinario dell'azienda sanitaria locale competente  per  territorio
in conformita' al regolamento (CE) n. 1774/2002 secondo il  programma
di intervento di cui all'articolo 44. 
  2. Gli animali d'acquacoltura che non  hanno  raggiunto  la  taglia
commerciale  e  che  non  presentano  manifestazioni  cliniche  della
malattia sono rimossi ed eliminati, entro un idoneo periodo di tempo,
in relazione al tipo di produzione ed al  rischio  che  tali  animali
comportano in termini di ulteriore diffusione della  malattia,  sotto
il controllo dell'autorita' competente in conformita' del regolamento
(CE) n. 1774/2002  e  secondo  il  programma  di  intervento  di  cui
all'articolo 44. 
 
          Note all'art. 33 e 37:
              - Per  il  regolamento  (CE) n. 1774/2002, si vedano le
          note all'art. 3.