Art. 36. 
                 Disposizioni di carattere generale 
  1. In caso  di  confermata  presenza  di  una  delle  malattie  non
esotiche  elencate  nell'allegato  IV,  parte  II,  in  una  zona   o
compartimento dichiarati indenni da tale malattia, il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con  la
regione interessata ed con  il  Centro  di  referenza  nazionale  per
l'ittiopatologia: 
    a) applica le misure contemplate dalla sezione 3 per riottenere 
il riconoscimento di indennita' da tale malattia; oppure 
    b)   elabora   un   programma   di   eradicazione   conformemente
all'articolo 41, comma 5. 
  2. In deroga all'articolo 33, comma  2,  quando  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali decide di applicare le
misure contemplate  dalla  sezione  III,  esso  puo'  consentire  che
animali clinicamente sani raggiungano  la  taglia  commerciale  prima
dell'abbattimento  per  il  consumo  umano  o  siano  trasportati  in
un'altra zona o compartimento infetti. In questo caso  sono  adottate
misure volte a ridurre e per  quanto  possibile  evitare  l'ulteriore
diffusione della malattia. 
  3.  Qualora  la  zona  o  compartimento  interessato  non   intenda
riottenere il riconoscimento di indennita' da malattia, si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 37.