Art. 36. Disposizioni di carattere generale 1. In caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in una zona o compartimento dichiarati indenni da tale malattia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con la regione interessata ed con il Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia: a) applica le misure contemplate dalla sezione 3 per riottenere il riconoscimento di indennita' da tale malattia; oppure b) elabora un programma di eradicazione conformemente all'articolo 41, comma 5. 2. In deroga all'articolo 33, comma 2, quando il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali decide di applicare le misure contemplate dalla sezione III, esso puo' consentire che animali clinicamente sani raggiungano la taglia commerciale prima dell'abbattimento per il consumo umano o siano trasportati in un'altra zona o compartimento infetti. In questo caso sono adottate misure volte a ridurre e per quanto possibile evitare l'ulteriore diffusione della malattia. 3. Qualora la zona o compartimento interessato non intenda riottenere il riconoscimento di indennita' da malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.