Art. 39. 
                         Malattie emergenti 
  1. Il  Centro  nazionale,  d'intesa  con  il  Centro  nazionale  di
referenza  per  l'ittiopatologia,  adotta  misure   appropriate   per
contrastare una malattia emergente ed evitarne la diffusione, laddove
la malattia in questione possa compromettere lo stato sanitario degli
animali acquatici. 
  2. In caso di malattia emergente, il Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali informa la  Commissione,  gli  altri
Stati membri e  gli  Stati  membri  dell'EFTA,  qualora  i  risultati
rivestano interesse dal punto di vista epidemiologico  per  un  altro
Stato membro.