Art. 40. 
Disposizioni per  limitare  l'impatto  delle  malattie  non  elencate
                     nell'allegato IV, parte II 
  1. Qualora una malattia non elencata nell'allegato  IV,  parte  II,
comporti  un  rischio  significativo  per  la  situazione   sanitaria
dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici,  il  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro
nazionale  e  sentito  il   Centro   nazionale   di   referenza   per
l'ittiopatologia, puo' adottare misure per prevenire la diffusione di
tale malattia o lottare contro di essa. 
  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
provvede affinche' tali misure non  eccedano  quanto  e'  adeguato  e
necessario per prevenire  la  diffusione  della  malattia  o  lottare
contro di essa. 
  3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
comunica alla Commissione le misure di cui al  comma  1  che  possono
influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Tali  misure
sono  soggette  ad  approvazione  secondo  la  procedura  comunitaria
prevista.