Art. 40. Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II 1. Qualora una malattia non elencata nell'allegato IV, parte II, comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale e sentito il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, puo' adottare misure per prevenire la diffusione di tale malattia o lottare contro di essa. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede affinche' tali misure non eccedano quanto e' adeguato e necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa. 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione le misure di cui al comma 1 che possono influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Tali misure sono soggette ad approvazione secondo la procedura comunitaria prevista.