Art. 41. Elaborazione e approvazione dei programmi di sorveglianza e di eradicazione 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sottopone all'approvazione della Commissione, secondo la procedura comunitaria prevista, il programma di sorveglianza per il conseguimento del riconoscimento di indennita' da una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II del territorio nazionale non notoriamente infetto ma non dichiarato indenne (categoria III di cui all'allegato IV, parte A), da una o piu' di tali malattie. 2. Secondo la procedura di cui al comma 1 e' possibile altresi' modificare o sospendere detto programma. 3. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e diagnosi sono quelle previste all'articolo 46, comma 3. 4. Tuttavia, laddove il programma previsto al presente articolo interessi singoli compartimenti o zone di superficie inferiori al 75 per cento del territorio nazionale e la zona o il compartimento in questione consistano in un bacino imbrifero non condiviso con un altro Stato membro o Paese terzo, la procedura di cui all'articolo 47 si applica in caso di approvazione, modifica o sospensione di tale programma. 5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sottopone all'approvazione della Commissione, secondo la procedura comunitaria prevista, il programma di eradicazione per una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, sul territorio nazionale notoriamente infetto (categoria V di cui all'allegato IV, parte A). 6. Secondo la stessa procedura e' possibile altresi' modificare o sospendere detto programma. 7. A partire dalla data di approvazione del programma di cui al presente articolo, le zone coperte dai programmi sono soggette alle norme ed alle misure di cui all'articolo 15, al capo III, sezioni 2, 3, 4 e 5, al capo V, sezione 2, e all'articolo 36, comma 1, per quanto concerne le zone dichiarate indenni da malattia.