Art. 41. 
Elaborazione e  approvazione  dei  programmi  di  sorveglianza  e  di
                            eradicazione 
  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
sottopone all'approvazione della Commissione,  secondo  la  procedura
comunitaria  prevista,  il   programma   di   sorveglianza   per   il
conseguimento del riconoscimento di indennita' da una o piu' malattie
non esotiche elencate  nell'allegato  IV,  parte  II  del  territorio
nazionale  non  notoriamente  infetto  ma  non   dichiarato   indenne
(categoria III di cui all'allegato IV, parte A), da  una  o  piu'  di
tali malattie. 
  2. Secondo la procedura di cui al comma  1  e'  possibile  altresi'
modificare o sospendere detto programma. 
  3.  Le  prescrizioni  specifiche  in   materia   di   sorveglianza,
campionamento e diagnosi sono quelle previste all'articolo 46,  comma
3. 
  4. Tuttavia, laddove il programma  previsto  al  presente  articolo
interessi singoli compartimenti o zone di superficie inferiori al  75
per cento del territorio nazionale e la zona o  il  compartimento  in
questione consistano in un bacino  imbrifero  non  condiviso  con  un
altro Stato membro o Paese terzo, la procedura di cui all'articolo 47
si applica in caso di approvazione, modifica o  sospensione  di  tale
programma. 
  5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
sottopone all'approvazione della Commissione,  secondo  la  procedura
comunitaria prevista, il programma di eradicazione  per  una  o  piu'
malattie non  esotiche  elencate  nell'allegato  IV,  parte  II,  sul
territorio  nazionale  notoriamente  infetto  (categoria  V  di   cui
all'allegato IV, parte A). 
  6. Secondo la stessa procedura e' possibile altresi'  modificare  o
sospendere detto programma. 
  7. A partire dalla data di approvazione del  programma  di  cui  al
presente articolo, le zone coperte dai programmi sono  soggette  alle
norme ed alle misure di cui all'articolo 15, al capo III, sezioni  2,
3, 4 e 5, al capo V, sezione 2,  e  all'articolo  36,  comma  1,  per
quanto concerne le zone dichiarate indenni da malattia.