Art. 43. 
                Periodo di applicazione dei programmi 
  1. I programmi restano in applicazione fino a quando: 
    a) non siano soddisfatti i requisiti  di  cui  all'allegato  V  e
l'intero territorio nazionale, la zona o il compartimento interessato 
non siano dichiarati indenni da malattia; o 
    b) il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali oppure la Commissione non revochino il programma, ad  esempio
se esso non corrisponde piu' ai suoi obiettivi. 
  2. In caso di revoca del  programma,  come  previsto  al  comma  1,
lettera b), il Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali applica le misure di contenimento di cui  all'articolo  37  a
partire dalla data di revoca del programma.