Art. 43. Periodo di applicazione dei programmi 1. I programmi restano in applicazione fino a quando: a) non siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato V e l'intero territorio nazionale, la zona o il compartimento interessato non siano dichiarati indenni da malattia; o b) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali oppure la Commissione non revochino il programma, ad esempio se esso non corrisponde piu' ai suoi obiettivi. 2. In caso di revoca del programma, come previsto al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali applica le misure di contenimento di cui all'articolo 37 a partire dalla data di revoca del programma.