Art. 46. Territorio nazionale indenne da malattia 1. Il territorio nazionale e' dichiarato indenne da una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, secondo la procedura comunitaria prevista, qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, e: a) nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie in questione sia presente sul suo territorio; b) ovvero sia noto che l'agente patogeno non e' in grado di sopravvivere nelle sue acque; c) ovvero vengano rispettate le condizioni enunciate all'allegato V, parte I. 2. Qualora Stati membri vicini o bacini imbriferi condivisi con Stati membri confinanti non siano dichiarati indenni da malattia, vengono istituite sul territorio nazionale appropriate zone cuscinetto. La delimitazione di tali zone deve essere tale da proteggere il territorio nazionale indenne dalla diffusione passiva della malattia. 3. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, zone cuscinetto, campionamento e metodi diagnostici applicati per attribuire lo status di indenne da malattia in conformita' al presente articolo, sono adottate secondo la procedura comunitaria prevista.