Art. 46. 
              Territorio nazionale indenne da malattia 
  1. Il territorio nazionale e' dichiarato  indenne  da  una  o  piu'
malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, secondo la
procedura  comunitaria  prevista,   qualora   siano   rispettate   le
condizioni di cui al comma 2, e: 
    a) nessuna delle specie sensibili alla malattia o  alle  malattie
in questione sia presente sul suo territorio; 
    b) ovvero sia noto che l'agente  patogeno  non  e'  in  grado  di
sopravvivere nelle sue acque; 
    c) ovvero vengano rispettate le condizioni enunciate all'allegato
V, parte I. 
  2. Qualora Stati membri vicini o  bacini  imbriferi  condivisi  con
Stati membri confinanti non siano  dichiarati  indenni  da  malattia,
vengono  istituite  sul   territorio   nazionale   appropriate   zone
cuscinetto. La  delimitazione  di  tali  zone  deve  essere  tale  da
proteggere il territorio nazionale indenne dalla  diffusione  passiva
della malattia. 
  3. Le prescrizioni specifiche  in  materia  di  sorveglianza,  zone
cuscinetto,  campionamento  e  metodi   diagnostici   applicati   per
attribuire lo  status  di  indenne  da  malattia  in  conformita'  al
presente articolo, sono adottate  secondo  la  procedura  comunitaria
prevista.