Art. 49. 
      Mantenimento del riconoscimento di indennita' da malattia 
  1. Qualora l'intero territorio nazionale sia dichiarato indenne  da
una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II,
in conformita' all'articolo 46, la sorveglianza  mirata  puo'  essere
sospesa  e  il  riconoscimento  di  territorio  indenne  da  malattia
conservato  purche'  permangano   le   condizioni   favorevoli   alla
manifestazione clinica della malattia in questione e  si  attuino  le
disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo. 
  2. Tuttavia, per zone e compartimenti indenni  da  malattia  su  un
territorio non dichiarato indenne da malattia e nei casi  in  cui  le
condizioni non siano favorevoli  alla  manifestazione  clinica  della
malattia in questione la sorveglianza mirata e' mantenuta, secondo  i
metodi previsti, a seconda dei casi,  all'articolo  47,  comma  3,  o
all'articolo 47, comma 4, ma ad un livello commisurato  al  grado  di
rischio.