Art. 49. Mantenimento del riconoscimento di indennita' da malattia 1. Qualora l'intero territorio nazionale sia dichiarato indenne da una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in conformita' all'articolo 46, la sorveglianza mirata puo' essere sospesa e il riconoscimento di territorio indenne da malattia conservato purche' permangano le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione e si attuino le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo. 2. Tuttavia, per zone e compartimenti indenni da malattia su un territorio non dichiarato indenne da malattia e nei casi in cui le condizioni non siano favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione la sorveglianza mirata e' mantenuta, secondo i metodi previsti, a seconda dei casi, all'articolo 47, comma 3, o all'articolo 47, comma 4, ma ad un livello commisurato al grado di rischio.