Art. 50. Sospensione e ripristino del riconoscimento di indennita' da malattia 1. Qualora il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia motivo di ritenere che sia stata violata una delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento di indennita' da malattia di territorio nazionale, zona o compartimento, sospende con effetto immediato ogni scambio commerciale delle specie sensibili o delle specie portatrici con altri Stati membri, zone o compartimenti che abbiano uno stato sanitario migliore per la malattia in questione, come previsto dall'allegato III, parte A, ed applica le disposizioni di cui al capo V, sezioni 2 e 4. 2. Qualora dall'indagine epidemiologica di cui all'articolo 29, comma 1, risulti che non ha avuto luogo la sospetta violazione, lo status di indenne e' ripristinato sul territorio nazionale, zona o compartimento interessato. 3. Qualora dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia e' revocato al territorio nazionale, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito. Il ripristino dello status di indenne da malattia e' subordinato al rispetto dei requisiti di cui all'allegato V.