Art. 50. 
 
Sospensione e ripristino del riconoscimento di indennita' da malattia
1. Qualora il Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali abbia motivo di ritenere che  sia  stata  violata  una  delle
condizioni per il mantenimento del riconoscimento  di  indennita'  da
malattia di territorio nazionale, zona o compartimento, sospende  con
effetto immediato ogni scambio commerciale delle specie  sensibili  o
delle specie portatrici con altri Stati membri, zone o  compartimenti
che  abbiano  uno  stato  sanitario  migliore  per  la  malattia   in
questione, come previsto dall'allegato III, parte A,  ed  applica  le
disposizioni di cui al capo V, sezioni 2 e 4. 
  2. Qualora dall'indagine epidemiologica  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, risulti che non ha avuto luogo la  sospetta  violazione,  lo
status di indenne e' ripristinato sul territorio  nazionale,  zona  o
compartimento interessato. 
  3.  Qualora   dall'indagine   epidemiologica   risulti   fortemente
probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne  da
malattia e' revocato al territorio nazionale,  zona  o  compartimento
interessato, secondo la  procedura  in  base  alla  quale  era  stato
attribuito. Il ripristino dello status  di  indenne  da  malattia  e'
subordinato al rispetto dei requisiti di cui all'allegato V.